Art. 14. Contributi in favore di associazioni per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali 1. Per la concessione di contributi alle organizzazioni non aventi scopo di lucro che operano nel campo dell'assistenza agli ammalati oncologici terminali, operanti in Sicilia, l'Assessore regionale per la sanita' e' autorizzato a ripartire annualmente, a decorrere dall'anno 1997, la spesa di lire 1.000 milioni, previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta negli ultimi tre anni e dell'attivita' programmata. 2. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio le organizzazioni non aventi scopo di lucro sono tenute a presentare il rendiconto delle somme utilizzate. 3. I contributi si intendono comprensivi del rimborso spese sostenute dalle organizzazioni per le attivita' professionali inerenti alla specifica assistenza domiciliare, secondo le tariffe stabilite dai corrispondenti ordini professionali. 4. L'onere di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 - 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.