Art. 14.
                Contributi in favore di associazioni
         per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali
 
  1.  Per la concessione di contributi alle organizzazioni non aventi
scopo di lucro che operano nel campo  dell'assistenza  agli  ammalati
oncologici  terminali, operanti in Sicilia, l'Assessore regionale per
la sanita'  e'  autorizzato  a  ripartire  annualmente,  a  decorrere
dall'anno  1997,  la spesa di lire 1.000 milioni, previa acquisizione
di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta negli ultimi  tre
anni e dell'attivita' programmata.
  2.   Entro   sessanta   giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  le
organizzazioni non aventi scopo di lucro sono tenute a presentare  il
rendiconto delle somme utilizzate.
  3.  I  contributi  si  intendono  comprensivi  del  rimborso  spese
sostenute  dalle  organizzazioni  per  le   attivita'   professionali
inerenti  alla  specifica  assistenza domiciliare, secondo le tariffe
stabilite dai corrispondenti ordini professionali.
  4. L'onere di lire 1.000 milioni per ciascuno  degli  anni  1997  -
1998  trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice
1001.