Art. 15. Modifiche alla normativa relativa ai soggetti talassemici 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresi' ai portatori di porfiria eritropoietica congenita ed altre forme di emoglobinopatia e anemie congenite. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.