Art. 15.
      Modifiche alla normativa relativa ai soggetti talassemici
 
  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, della  legge
regionale   1   agosto   1990,   n.  20  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  si  applicano  altresi'  ai  portatori   di   porfiria
eritropoietica  congenita  ed altre forme di emoglobinopatia e anemie
congenite.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e'  autorizzata  per
l'esercizio  finanziario  1996  la  spesa  di lire 100 milioni cui si
provvede con  parte  delle  disponibilita'  del  capitolo  21257  del
bilancio della Regione per  l'esercizio finanziario medesimo.