Art. 17.
                 Norme applicative dell'articolo 22
             della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33
 
  1.  L'articolo  22  della  legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 si
applica  anche  al  personale  sanitario  utilizzato  nelle  fasi  di
propaganda  e  raccolta, nonche' al personale utilizzato in ogni fase
intermedia.