Art. 19. Contributi all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) 1. L'Assessore regionale per gli enti locali e' autorizzato a concedere in favore dell'Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi Civili (ANMIC) un contributo annuo di lire 2.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1996. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato annualmente al Comitato Regionale Siciliano dell'ANMIC ed e' da questo ripartito tra il Comitato regionale stesso e le nuove sedi provinciali dell'Associazione; le somme assegnate sono destinate all'adempimento, da parte del Comitato regionale e delle sedi provinciali dell'ANMIC delle proprie finalita' istituzionali in favore dei mutilati invalidi civili residenti in Sicilia. 3. Il legale rappresentante dell'ANMIC e' tenuto a presentare all'Assessore regionale per gli enti locali rendiconto annuale sull'impiego e la destinazione delle somme. 4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 si fa fronte con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 5. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998 gli oneri di lire 2.000 milioni trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.