Art. 19.
  Contributi all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
                               (ANMIC)
 
  1. L'Assessore regionale per  gli  enti  locali  e'  autorizzato  a
concedere  in favore dell'Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi
Civili (ANMIC) un contributo annuo di lire 2.000 milioni a  decorrere
dall'esercizio finanziario 1996.
  2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1 e' erogato annualmente al
Comitato Regionale Siciliano dell'ANMIC ed e' da questo ripartito tra
il  Comitato  regionale  stesso   e   le   nuove   sedi   provinciali
dell'Associazione; le somme assegnate sono destinate all'adempimento,
da  parte  del Comitato regionale e delle sedi provinciali dell'ANMIC
delle proprie finalita' istituzionali in favore dei mutilati invalidi
civili residenti in Sicilia.
  3. Il legale  rappresentante  dell'ANMIC  e'  tenuto  a  presentare
all'Assessore  regionale  per  gli  enti  locali  rendiconto  annuale
sull'impiego e la destinazione delle somme.
  4. Agli oneri di cui ai commi 1 e  2  di  lire  2.000  milioni  per
l'esercizio   finanziario   1996   si   fa  fronte  con  parte  delle
disponibilita' del capitolo 21257  del  bilancio  della  Regione  per
l'esercizio finanziario medesimo.
  5.  Per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998 gli oneri di
lire 2.000 milioni trovano riscontro nel bilancio  pluriennale  della
Regione - codice 1001.