Art. 2. Livelli di cura e assistenza 1. L'organizzazione della cura ed assistenza deve rispondere in modo flessibile ai bisogni sanitari e socioassistenziali dei pazienti inguaribili di cui all'articolo 1, garantendo loro la possibilita' di passaggio senza soluzione di continuita' attraverso i seguenti modelli operativi: a) Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) da parte del Medico di Medicina Generale (MMG); b) Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); c) Assistenza Continuativa Domiciliare (ACD); d) Ricovero in strutture tipo Hospice.