Art. 2.
                    Livelli di cura e assistenza
 
  1.  L'organizzazione  della  cura  ed assistenza deve rispondere in
modo flessibile ai bisogni sanitari e socioassistenziali dei pazienti
inguaribili di cui all'articolo 1, garantendo loro la possibilita' di
passaggio  senza  soluzione  di  continuita'  attraverso  i  seguenti
modelli operativi:
   a) Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) da parte del Medico di
Medicina Generale (MMG);
   b) Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
   c) Assistenza Continuativa Domiciliare (ACD);
   d) Ricovero in strutture tipo Hospice.