Art. 20.
           Contributi all'Ente Nazionale per la protezione
                    e l'assistenza dei sordomuti
 
  1.  Il  contributo  annuo  previsto  dall'articolo  1  della  legge
regionale 25 novembre 1975, n. 72, come sostituito  dall'articolo  11
della  legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, e' incrementato di lire
1.500 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1996.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si  fa  fronte
con  parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della
Regione.
  3. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di lire  1.500
milioni  per  ciascuno  degli anni 1997 e 1998, trovano riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.