Art. 20. Contributi all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti 1. Il contributo annuo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, e' incrementato di lire 1.500 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1996. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione. 3. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.