Art. 23. Attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanita' 7 novembre 1991 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanita' 7 novembre 1991 le strutture private convenzionate possono assicurare l'erogazione delle prestazioni di diagnostica di laboratorio anche mediante l'invio dei relativi campioni (service) alle aziende sanitarie e viceversa, nonche' ad altre strutture convenzionate. 2. Il trasferimento dei campioni di cui al comma 1 puo' essere effettuato per le analisi per le quali il laboratorio non ha specifica convenzione per il settore specialistico al quale appartengono gli esami che il paziente deve effettuare. 3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'Assessore regionale per la sanita' provvedera' ad emanare proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinante le modalita' di trasferimento del campione finalizzate ad assicurare il mantenimento delle sue caratteristiche chimico-fisiche e biologiche e all'adozione di registri vidimati per la trascrizione di ogni dato relativo al paziente e al prelevamento del campione medesimo, nonche' le sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni e a garantire l'adeguata informazione del paziente.