Art. 23.
          Attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto
             del Ministro della sanita' 7 novembre 1991
 
  1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro
della sanita' 7 novembre  1991  le  strutture  private  convenzionate
possono  assicurare  l'erogazione delle prestazioni di diagnostica di
laboratorio anche mediante l'invio dei  relativi  campioni  (service)
alle  aziende  sanitarie  e  viceversa,  nonche'  ad  altre strutture
convenzionate.
  2. Il trasferimento dei campioni di cui  al  comma  1  puo'  essere
effettuato  per  le  analisi  per  le  quali  il  laboratorio  non ha
specifica  convenzione  per  il  settore   specialistico   al   quale
appartengono gli esami che il paziente deve effettuare.
  3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'Assessore regionale
per la sanita' provvedera' ad emanare proprio decreto, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
disciplinante le modalita' di trasferimento del campione  finalizzate
ad    assicurare    il   mantenimento   delle   sue   caratteristiche
chimico-fisiche e biologiche e all'adozione di registri vidimati  per
la  trascrizione  di ogni dato relativo al paziente e al prelevamento
del campione medesimo, nonche' le sanzioni da applicare  in  caso  di
inosservanza delle disposizioni e a garantire l'adeguata informazione
del paziente.