Art. 3. Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) 1. La ADP e' il livello minimo di complessita' assistenziale da garantire ai pazienti di cui all'articolo 1. Nel caso di attivazione della ADP il numero di accessi domiciliari da parte del MMG e' fissato in uno alla settimana; durante le fasce orarie non coperte dall'attivita' del MMG il paziente verra' assistito dal servizio di guardia medica.