Art. 3.
              Assistenza Domiciliare Programmata (ADP)
 
  1.  La  ADP  e'  il livello minimo di complessita' assistenziale da
garantire ai pazienti di cui all'articolo 1. Nel caso di  attivazione
della  ADP  il  numero  di  accessi  domiciliari  da parte del MMG e'
fissato in uno alla settimana; durante le fasce  orarie  non  coperte
dall'attivita'  del  MMG il paziente verra' assistito dal servizio di
guardia medica.