Art. 4.
               Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
 
  1.  Per  l'ADI  nella  cura  del  paziente   inguaribile   di   cui
all'articolo 1 devono essere previste forme peculiari di integrazione
tra  MMG,  strutture distrettuali, ACD e Hospice, che garantiscano la
continuita' di intervento con modalita' di lavoro in equipe.
  2. Le modalita' di cui al comma 1 e i ruoli saranno disciplinati in
modo  omogeneo  su  tutto il territorio regionale con regolamento che
verra' emanato da parte del Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  per  la  sanita',  sentita  la Commissione
legislativa "Servizi sociali  e  sanitari"  dell'Assemblea  regionale
siciliana.
  3.  All'interno  del piano ADI dovranno essere comunque garantiti i
seguenti standards:
   a) almeno due visite domiciliari settimanali da parte del MMG;
   b)  un  accesso   domiciliare   del   medico   e   dell'infermiere
professionale  dell'Unita'  di  Assistenza  Continuativa  Domiciliare
(UACD) ogni 15 giorni;
   c) durante le fasce orarie, per convenzione non coperte  dal  MMG,
il  paziente  verra'  seguito dal servizio di guardia medica al quale
verranno  segnalati  i  pazienti  in  ADI  da  parte  dell'Unita'  di
Valutazione Palliativa (UVP), di cui al successivo articolo 7;
   d)  il  servizio  infermieristico, gestito a livello territoriale,
non dovra' eccedere i tre accessi settimanali.
  4. Il responsabile medico nelle ore diurne e' il Medico di Medicina
Generale.