Art. 4. Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 1. Per l'ADI nella cura del paziente inguaribile di cui all'articolo 1 devono essere previste forme peculiari di integrazione tra MMG, strutture distrettuali, ACD e Hospice, che garantiscano la continuita' di intervento con modalita' di lavoro in equipe. 2. Le modalita' di cui al comma 1 e i ruoli saranno disciplinati in modo omogeneo su tutto il territorio regionale con regolamento che verra' emanato da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanita', sentita la Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana. 3. All'interno del piano ADI dovranno essere comunque garantiti i seguenti standards: a) almeno due visite domiciliari settimanali da parte del MMG; b) un accesso domiciliare del medico e dell'infermiere professionale dell'Unita' di Assistenza Continuativa Domiciliare (UACD) ogni 15 giorni; c) durante le fasce orarie, per convenzione non coperte dal MMG, il paziente verra' seguito dal servizio di guardia medica al quale verranno segnalati i pazienti in ADI da parte dell'Unita' di Valutazione Palliativa (UVP), di cui al successivo articolo 7; d) il servizio infermieristico, gestito a livello territoriale, non dovra' eccedere i tre accessi settimanali. 4. Il responsabile medico nelle ore diurne e' il Medico di Medicina Generale.