Art. 5.
              Assistenza Continuativa Domiciliare (ACD)
 
  1.  L'ACD  consiste  in  una  modalita'  organizzativa,   peculiare
dell'assistenza   ai   malati  in  fase  terminale,  di  complessita'
superiore all'ADI, caratterizzata dai seguenti requisiti minimi:
   a)  per  ogni  paziente  e'  garantita  dal  personale  medico  ed
infermieristico  dell'Unita'  di  Assistenza Continuativa Domiciliare
(UACD) la continuita' di cura 24 ore su 24,  attraverso  una  guardia
attiva  medico-infermieristica,  di  12 ore diurne e di reperibilita'
nelle 12 ore notturne.
  2. Per garantire gli standards, a livello di  ogni  Azienda  unita'
sanitaria  locale  o delle Aziende ospedaliere di cui all'articolo 8,
comma 1, possono essere previste forme di integrazione gestionale tra
personale  infermieristico   in   organico   alla   UACD   e   quello
distrettuale.
  3.  La  responsabilita' del piano di cura e della sua attuazione e'
affidata  al  dirigente  della  Unita'  di  Assistenza   Continuativa
Domiciliare  (UACD), col quale puo' collaborare attivamente il Medico
di Medicina Generale (MMG). Allo stesso dirigente della UACD  compete
altresi' la responsabilita' clinica e gestionale del personale.
  4.  Nell'ambito  degli  interventi di assistenza e cure domiciliari
devono essere garantite:
   a) almeno tre visite specialistiche settimanali  da  parte  di  un
medico della UACD;
   b) almeno quattro accessi infermieristici settimanali;
   c)  possibilita'  di  erogazione  diretta  da parte della UACD dei
farmaci, dei presidi sanitari e degli ausili necessari; questi ultimi
potranno essere forniti in comodato d'uso;
   d) interventi di assistenza sociale.