Art. 5. Assistenza Continuativa Domiciliare (ACD) 1. L'ACD consiste in una modalita' organizzativa, peculiare dell'assistenza ai malati in fase terminale, di complessita' superiore all'ADI, caratterizzata dai seguenti requisiti minimi: a) per ogni paziente e' garantita dal personale medico ed infermieristico dell'Unita' di Assistenza Continuativa Domiciliare (UACD) la continuita' di cura 24 ore su 24, attraverso una guardia attiva medico-infermieristica, di 12 ore diurne e di reperibilita' nelle 12 ore notturne. 2. Per garantire gli standards, a livello di ogni Azienda unita' sanitaria locale o delle Aziende ospedaliere di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere previste forme di integrazione gestionale tra personale infermieristico in organico alla UACD e quello distrettuale. 3. La responsabilita' del piano di cura e della sua attuazione e' affidata al dirigente della Unita' di Assistenza Continuativa Domiciliare (UACD), col quale puo' collaborare attivamente il Medico di Medicina Generale (MMG). Allo stesso dirigente della UACD compete altresi' la responsabilita' clinica e gestionale del personale. 4. Nell'ambito degli interventi di assistenza e cure domiciliari devono essere garantite: a) almeno tre visite specialistiche settimanali da parte di un medico della UACD; b) almeno quattro accessi infermieristici settimanali; c) possibilita' di erogazione diretta da parte della UACD dei farmaci, dei presidi sanitari e degli ausili necessari; questi ultimi potranno essere forniti in comodato d'uso; d) interventi di assistenza sociale.