Art. 7. Unita' di Valutazione Palliativa (UVP) 1. Per ogni caso clinico segnalato, la scelta dell'attivazione fra le differenti forme di assistenza possibili indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 e' decisa dalla Unita' di Valutazione Palliativa. 2. All'Unita' di Valutazione di cui al comma 1, avente sede funzionale presso la UACD, afferiscono le richieste di attivazione dei modelli di cura e assistenza elencati all'articolo 2 per i pazienti aventi diritto; le richieste potranno provenire dal Medico di Medicina Generale, da altro personale sanitario o direttamente dalla popolazione. 3. Della UVP fanno parte: a) il dirigente della UACD o medico della UACD suo delegato; b) il dirigente dell'Hospice; c) il responsabile della medicina territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera di cui all'articolo 8, comma 1; d) il dirigente del servizio infermieristico della UACD. 4. Le procedure di segnalazione, di attivazione e di passaggio dai modelli assistenziali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e le rispettive responsabilita' organizzative gestionali saranno omogeneamente disciplinate su tutto il territorio regionale con regolamento del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanita', da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana. 5. Il regolamento conterra' in particolare le indicazioni relative alle modalita' di integrazione e coordinamento tra UACD, Hospice, MMG, strutture distrettuali, servizio di guardia medica e strutture assistenziali comunali. 6. Con le stesse modalita' e tempi del comma 4 saranno regolamentati gli standards clinici ai quali le UACD e gli Hospice devono far riferimento nella scelta tra i modelli di cura e assistenza elencati.