Art. 7.
               Unita' di Valutazione Palliativa (UVP)
 
  1.  Per ogni caso clinico segnalato, la scelta dell'attivazione fra
le differenti forme di assistenza possibili indicate agli articoli 3,
4, 5 e 6 e' decisa dalla Unita' di Valutazione Palliativa.
  2. All'Unita' di  Valutazione  di  cui  al  comma  1,  avente  sede
funzionale  presso  la  UACD, afferiscono le richieste di attivazione
dei modelli di cura  e  assistenza  elencati  all'articolo  2  per  i
pazienti  aventi  diritto; le richieste potranno provenire dal Medico
di Medicina Generale, da altro  personale  sanitario  o  direttamente
dalla popolazione.
  3. Della UVP fanno parte:
   a) il dirigente della UACD o medico della UACD suo delegato;
   b) il dirigente dell'Hospice;
   c) il responsabile della medicina territoriale dell'Azienda unita'
sanitaria  locale  o  dell'Azienda ospedaliera di cui all'articolo 8,
comma 1;
   d) il dirigente del servizio infermieristico della UACD.
  4. Le procedure di segnalazione, di attivazione e di passaggio  dai
modelli  assistenziali  di  cui  agli  articoli  3,  4,  5  e  6 e le
rispettive   responsabilita'   organizzative    gestionali    saranno
omogeneamente  disciplinate  su  tutto  il  territorio  regionale con
regolamento del Presidente della Regione, su proposta  dell'Assessore
regionale  per  la sanita', da emanarsi entro centoventi giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   sentita   la
Commissione  legislativa  "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea
regionale siciliana.
  5. Il regolamento conterra' in particolare le indicazioni  relative
alle  modalita'  di  integrazione  e coordinamento tra UACD, Hospice,
MMG, strutture distrettuali, servizio di guardia medica  e  strutture
assistenziali comunali.
  6.   Con   le   stesse  modalita'  e  tempi  del  comma  4  saranno
regolamentati gli standards clinici ai quali le UACD  e  gli  Hospice
devono  far  riferimento  nella  scelta  tra  i  modelli  di  cura  e
assistenza elencati.