Art. 8. Struttura e numero delle Unita' di Assistenza Continuativa Domiciliare (UACD) 1. In ogni Azienda unita' sanitaria locale, in ogni Azienda di rilievo nazionale e in ogni Azienda ospedaliera di 3 e 2 livello per l'emergenza e' istituita almeno una UACD, con decreto del Presidente della Regione da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanita', sentita la Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana. 2. Le figure funzionali in organico presso ogni UACD sono: a) un dirigente dell'area medica di I livello dirigenziale con specializzazione in area chirurgica o medica, con documentata esperienza nel campo dell'assistenza domiciliare al malato in fase terminale e delle cure palliative, eventualmente certificata da una societa' scientifica nazionale del settore, inserito alle dipendenze dell'Azienda unita' sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera di cui al comma 1; b) otto medici; c) dieci infermieri professionali; d) un caposala; e) un assistente sociale; f) due psicologi; g) due unita' di personale amministrativo.