Art. 8.
                         Struttura e numero
     delle Unita' di Assistenza Continuativa Domiciliare (UACD)
 
  1.  In  ogni  Azienda  unita'  sanitaria locale, in ogni Azienda di
rilievo nazionale e in ogni Azienda ospedaliera di 3 e 2 livello  per
l'emergenza  e' istituita almeno una UACD, con decreto del Presidente
della Regione da adottare entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta
regionale, su  proposta  dell'Assessore  regionale  per  la  sanita',
sentita  la  Commissione  legislativa  "Servizi  sociali  e sanitari"
dell'Assemblea regionale siciliana.
  2. Le figure funzionali in organico presso ogni UACD sono:
   a) un dirigente dell'area medica di  I  livello  dirigenziale  con
specializzazione   in  area  chirurgica  o  medica,  con  documentata
esperienza nel campo dell'assistenza domiciliare al  malato  in  fase
terminale  e  delle cure palliative, eventualmente certificata da una
societa' scientifica nazionale del settore, inserito alle  dipendenze
dell'Azienda  unita'  sanitaria  locale o dell'Azienda ospedaliera di
cui al comma 1;
   b) otto medici;
   c) dieci infermieri professionali;
   d) un caposala;
   e) un assistente sociale;
   f) due psicologi;
   g) due unita' di personale amministrativo.