Art. 9.
                  Strutture e numero degli Hospice
 
  1. Al fine di creare strutture di degenza per curare  ed  assistere
in  ricovero  protetto  i  pazienti  inguaribili  non  assistibili al
proprio domicilio, per cause sanitarie ed assistenziali, la dotazione
di posti letto tipo  Hospice  assegnati  a  ciascuna  Azienda  unita'
sanitaria  locale  o Azienda ospedaliera di cui all'articolo 8, comma
1, e' di almeno un posto letto (p.l.) ogni 20.000 abitanti.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  l'Assessore  regionale per la sanita' provvede alla
suddivisione dei posti letto tipo Hospice per ciascuna Azienda unita'
sanitaria locale, Azienda ospedaliera o per le strutture accreditate.
  3. I  posti  letto  tipo  Hospice  possono  essere  ottenuti  anche
attraverso  un  meccanismo  di  riconversione funzionale, all'interno
delle eccedenze regionali di posti letto per  acuti,  in  riferimento
all'indice  nazionale  di  posti  letto  per  acuti del 4,5 per mille
abitanti, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  4. I requisiti strutturali e funzionali minimi sono determinati con
decreto dell'Assessore regionale per la sanita',  da  emanarsi  entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  sentita  la  Commissione  legislativa  "Servizi   sociali   e
sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana.
  5.  Le  modalita'  di  accettazione  e  di dimissione devono essere
caratterizzate dalla semplificazione dei passaggi burocratici.
  6. Presso le  strutture  di  degenza  tipo  Hospice  devono  essere
attivati almeno 4 o 5 posti letto di ricovero diurno.
  7. Le figure funzionali in organico presso ogni Hospice sono:
   a)  un  dirigente  dell'area  medica di I livello dirigenziale con
specializzazione  in  area  chirurgica  o   medica,   inserito   alle
dipendenze   dell'Azienda  unita'  sanitaria  locale  o  dell'Azienda
ospedaliera  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   con   documentata
esperienza  nel  campo  dell'assistenza al malatto in fase terminale,
eventualmente  certificata  da  societa'  scientifica  nazionale  del
settore;
   b) tre medici;
   c) otto infermieri;
   d) due caposala;
   e) cinque ausiliari sanitari;
   f) due unita' di personale amministrativo;
   g) un assistente sociale;
   h) due fisioterapisti;
   i) uno psicologo.