Art. 9. Strutture e numero degli Hospice 1. Al fine di creare strutture di degenza per curare ed assistere in ricovero protetto i pazienti inguaribili non assistibili al proprio domicilio, per cause sanitarie ed assistenziali, la dotazione di posti letto tipo Hospice assegnati a ciascuna Azienda unita' sanitaria locale o Azienda ospedaliera di cui all'articolo 8, comma 1, e' di almeno un posto letto (p.l.) ogni 20.000 abitanti. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanita' provvede alla suddivisione dei posti letto tipo Hospice per ciascuna Azienda unita' sanitaria locale, Azienda ospedaliera o per le strutture accreditate. 3. I posti letto tipo Hospice possono essere ottenuti anche attraverso un meccanismo di riconversione funzionale, all'interno delle eccedenze regionali di posti letto per acuti, in riferimento all'indice nazionale di posti letto per acuti del 4,5 per mille abitanti, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 4. I requisiti strutturali e funzionali minimi sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la sanita', da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana. 5. Le modalita' di accettazione e di dimissione devono essere caratterizzate dalla semplificazione dei passaggi burocratici. 6. Presso le strutture di degenza tipo Hospice devono essere attivati almeno 4 o 5 posti letto di ricovero diurno. 7. Le figure funzionali in organico presso ogni Hospice sono: a) un dirigente dell'area medica di I livello dirigenziale con specializzazione in area chirurgica o medica, inserito alle dipendenze dell'Azienda unita' sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera di cui all'articolo 8, comma 1, con documentata esperienza nel campo dell'assistenza al malatto in fase terminale, eventualmente certificata da societa' scientifica nazionale del settore; b) tre medici; c) otto infermieri; d) due caposala; e) cinque ausiliari sanitari; f) due unita' di personale amministrativo; g) un assistente sociale; h) due fisioterapisti; i) uno psicologo.