Art. 2.
 
  Entro  il  31 dicembre 1996 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e
la Giunta regionale ciascuno per le rispettive competenze - procedono
alla verifica della congruita' dei profili professionali esistenti in
rapporto alle prestazioni fornite e li  definiscono  entro  i  limiti
derivanti  dal  contratto  collettivo nazionale e previo esame con le
Organizzazioni sindacali.