Art. 2. Entro il 31 dicembre 1996 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale ciascuno per le rispettive competenze - procedono alla verifica della congruita' dei profili professionali esistenti in rapporto alle prestazioni fornite e li definiscono entro i limiti derivanti dal contratto collettivo nazionale e previo esame con le Organizzazioni sindacali.