Art. 3. Il ruolo speciale di cui alla legge regionale n. 17 del 6 aprile 1996 e' soppresso. I divulgatori agricoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge - gia' inseriti nella pianta organica provvisoria di cui all'allegato B della L.R. n. 12 del 2 marzo 1996 - sono trasferiti nel ruolo organico della Giunta e ricompresi, con la qualifica ed il livello funzionale in godimento, nella Tabella B di cui all'art. 1.