Art. 3.
 
  Il ruolo speciale di cui alla legge regionale n. 17  del  6  aprile
1996  e'  soppresso.  I divulgatori agricoli in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge - gia' inseriti  nella  pianta
organica  provvisoria  di  cui  all'allegato B della L.R. n. 12 del 2
marzo 1996 - sono  trasferiti  nel  ruolo  organico  della  Giunta  e
ricompresi,  con  la qualifica ed il livello funzionale in godimento,
nella Tabella B di cui all'art. 1.