Art. 4.
 
  1. Le graduatorie dei concorsi approvate dalla Giunta regionale nel
periodo ricompreso tra il 1 gennaio 1993 e  la  data  di  entrata  in
vigore  della  L.R.  12/96 conservano la loro validita' triennale con
decorrenza dalla data della loro approvazione e comunque non  scadono
prima del 31 dicembre 1997.
  2.  I  posti  disponibili derivanti dalla differenza tra l'organico
provvisorio definito nell'allegato B alla legge regionale n. 12/96 ed
il numero del personale in servizio alla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge  possono essere coperti - a fronte di esigenze
organizzative   rilevate   successivamente  alle  operazioni  di  cui
all'art.  9 della L.R. 12/96 -, mediante utilizzo  delle  graduatorie
di   cui   al   precedente   comma,   anche  indipendentemente  dalle
disponibilita' presenti o meno nelle singole qualifiche, purche'  non
si  eccedano  la somma dell'organico provvisorio ed i relativi limiti
di spesa.