Art. 4. 1. Le graduatorie dei concorsi approvate dalla Giunta regionale nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore della L.R. 12/96 conservano la loro validita' triennale con decorrenza dalla data della loro approvazione e comunque non scadono prima del 31 dicembre 1997. 2. I posti disponibili derivanti dalla differenza tra l'organico provvisorio definito nell'allegato B alla legge regionale n. 12/96 ed il numero del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere coperti - a fronte di esigenze organizzative rilevate successivamente alle operazioni di cui all'art. 9 della L.R. 12/96 -, mediante utilizzo delle graduatorie di cui al precedente comma, anche indipendentemente dalle disponibilita' presenti o meno nelle singole qualifiche, purche' non si eccedano la somma dell'organico provvisorio ed i relativi limiti di spesa.