Art. 10. Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio 1. Il Presidente, i componenti dell'ufficio di Presidenza ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari. 2. Il personale addetto alle segreterie particolari puo' essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche. 3. Limitatamente al Segretario particolare del Presidente e dei Vice Presidenti la scelta puo' essere operata anche tra estranei alla pubblica Amministrazione, che prestano la loro attivita' in base a rapporto di diritto privato a termine, con il trattamento economico corrispondente a quello iniziale di funzionario ovvero, se in possesso del diploma di laurea, di dirigente. 4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non puo' essere rnperiore a cinque unita' per la segreteria del Presidente, a tre unita' per le segreterie dei Vice Presidenti, a due unita' per le segreterie dei Consiglieri segretari e a due unita' per le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti. 5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale. 6. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attivita' presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservallo il trattamento giuridico ed economico in godimento. 7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione. dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari. 8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge e' stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale.