Art. 10.
         Uffici di diretta collaborazione con gli organismi
                politico-istituzionali del Consiglio
 
  1. Il Presidente, i componenti  dell'ufficio  di  Presidenza  ed  i
Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti si avvalgono della
collaborazione di segreterie particolari.
  2.  Il  personale  addetto  alle segreterie particolari puo' essere
scelto tra i dipendenti di ruolo del  Consiglio  regionale  o  fra  i
dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di
altre amministrazioni pubbliche.
  3.  Limitatamente  al  Segretario  particolare del Presidente e dei
Vice Presidenti la scelta puo' essere operata anche tra estranei alla
pubblica Amministrazione, che prestano la loro attivita'  in  base  a
rapporto  di  diritto privato a termine, con il trattamento economico
corrispondente  a  quello  iniziale  di  funzionario  ovvero,  se  in
possesso del diploma di laurea, di dirigente.
  4.  Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari
non puo' essere rnperiore a  cinque  unita'  per  la  segreteria  del
Presidente, a tre unita' per le segreterie dei Vice Presidenti, a due
unita' per le segreterie dei Consiglieri segretari e a due unita' per
le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.
  5.  Con  deliberazione  dell'Ufficio  di  Presidenza possono essere
individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli  organismi
politico-istituzionali del Consiglio regionale.
  6.  Salvo  quanto  disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a
prestare  la  loro  attivita'  presso  l'Ufficio  di  Gabinetto,   le
segreterie  particolari  o  altri  organismi  politico-istituzionali,
conservallo il trattamento giuridico ed economico in godimento.
  7. I  dipendenti  di  cui  agli  articoli  9  e  10  sono  nominati
dall'Ufficio  di  Presidenza,  su  designazione.  dei  titolari degli
uffici presso i quali sono chiamati  a  prestare  la  loro  opera,  e
cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei
medesimi titolari.
  8.  L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9
e 10 della presente legge e'  stabilita  dagli  organi  da  cui  essi
dipendono,  fermo  restando  l'obbligo  del  rispetto  dell'orario di
servizio previsto per il restante personale.