Art. 11.
                    Figure professionali speciali
 
  1. E' istituita una struttura speciale  denominata  Ufficio  Stampa
che  include le testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale.
In detta struttura, fatti  salvi  i  rapporti  di  lavoro  in  corso,
possono   essere  chiamati  a  contratto  giornalisti  professionisti
iscritti negli albi professionali. Con deliberazione dell'Ufficio  di
Presidenza  e'  definito  il  contingente di personale. L'incarico e'
conferito per la durata della legislatura e puo' essere rinnovato.
  2. Il Consiglio regionale si  avvale  della  consulenza  legale  di
esperti,  in  numero  non  superiore  a  cinque,  scelti  su proposta
dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si risolvono di diritto con
la fine della legislatura e possono essere rinnovati.