Art. 11. Figure professionali speciali 1. E' istituita una struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e' definito il contingente di personale. L'incarico e' conferito per la durata della legislatura e puo' essere rinnovato. 2. Il Consiglio regionale si avvale della consulenza legale di esperti, in numero non superiore a cinque, scelti su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si risolvono di diritto con la fine della legislatura e possono essere rinnovati.