Art. 13. Qualifiche e funzioni dirigenziali 1. La dirigenza e' ordinata in un'unica qualifica. 2. Le funzioni dirigenziali di livello generale sono conferite dall'Ufficio di Presidenza al segretario generale ed ai responsabili di dipartimento, con atto motivato e nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.