Art. 13.
                 Qualifiche e funzioni dirigenziali
 
  1. La dirigenza e' ordinata in un'unica qualifica.
  2.  Le  funzioni  dirigenziali  di  livello generale sono conferite
dall'Ufficio di Presidenza al segretario generale ed ai  responsabili
di dipartimento, con atto motivato e nel rispetto dei principi di cui
al comma 9 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.