Art. 14. Requisiti e modalita' per l'attribuzione ai dirigenti del Consigllo regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale 1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale sono: possesso del diploma di laurea; professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere; attitudine all'alta direzione; cinque anni di anzianita' nella qualifica dirigenziale. 2. Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale generale e' disposto con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per un massimo di cinque anni, rinnovabile. La deliberazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. 4. Sono, comunque, da sottoporre a verifica le attribuzioni delle funzioni del livello dirigenziale generale, in occasione del rinnovo dell'Ufficio di Presidenza.