Art. 14.
 Requisiti e modalita' per l'attribuzione ai dirigenti del Consigllo
      regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale
 
  1.  I  requisiti  per  l'attribuzione  ai  dirigenti  del Consiglio
regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale sono:
   possesso del diploma di laurea;
   professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere;
   attitudine all'alta direzione;
   cinque anni di anzianita' nella qualifica dirigenziale.
  2. Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale  generale
e' disposto con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio,   per   un   massimo   di  cinque  anni,  rinnovabile.  La
deliberazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
  3. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti
regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni
per  tutto  il  periodo  dell'incarico.  Il periodo di aspettativa e'
utile ai   fini del trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza  e
dell'anzianita' di servizio.
  4.  Sono,  comunque, da sottoporre a verifica le attribuzioni delle
funzioni del livello dirigenziale generale, in occasione del  rinnovo
dell'Ufficio di Presidenza.