Art. 15. Dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale a contratto 1) Nei limiti delle disponibilita' di organico, le funzioni di dirigente di livello generale possono essere altresi attribuite a persone, in possesso di idoneo diploma di laurea, anche estranee all'amministrazione del Consiglio regionale, i cui requisiti, nella misura richiesta per i dipendenti del Consiglio regionale, sono stati acquisiti presso altre amministrazioni, enti o organismi pubblici, aziende pubbliche o private, con qualifica dirigenziale, ovvero nei settori della ricerca e docenza universitari, delle magistrature e dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero attraverso l'esercizio per almeno dieci anni di una libera professione nel settore al quale si riferisce l'incarico. 2) Nei casi di cui al comma 1, l'attribuzione delle funzioni e del relativo incarico avviene con contratto di diritto privato per un periodo non superiore alla legislatura in corso, rinnovabile per una sola volta. Al personale interessato si applicano, per tutta la durata del contratto, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita' previste per i dirigenti di ruolo, ed e' corrisposto il trattamento economico iniziale di cui al successivo articolo 17. 3) L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo cessa comunque con il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.