Art. 15.
                 Dirigenti con funzioni dirigenziali
                   di livello generale a contratto
 
   1)  Nei  limiti  delle  disponibilita' di organico, le funzioni di
dirigente di livello generale possono  essere  altresi  attribuite  a
persone,  in  possesso  di  idoneo  diploma di laurea, anche estranee
all'amministrazione del Consiglio regionale, i cui  requisiti,  nella
misura richiesta per i dipendenti del Consiglio regionale, sono stati
acquisiti  presso  altre  amministrazioni, enti o organismi pubblici,
aziende pubbliche o private, con qualifica dirigenziale,  ovvero  nei
settori  della  ricerca  e docenza universitari, delle magistrature e
dell'avvocatura   distrettuale   dello   Stato,   ovvero   attraverso
l'esercizio  per  almeno  dieci  anni  di  una libera professione nel
settore al quale si riferisce l'incarico.
   2) Nei casi di cui al comma 1, l'attribuzione delle funzioni e del
relativo incarico avviene con contratto di  diritto  privato  per  un
periodo  non superiore alla legislatura in corso, rinnovabile per una
sola volta. Al personale  interessato  si  applicano,  per  tutta  la
durata del contratto, le disposizioni in materia di responsabilita' e
di  incompatibilita'  previste  per  i  dirigenti  di  ruolo,  ed  e'
corrisposto il trattamento economico iniziale di  cui  al  successivo
articolo 17.
   3)  L'esercizio  delle  funzioni di cui al presente articolo cessa
comunque con il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.