Art. 16.
                     Conferenze di dipartimento
 
  1. Sono istituite le Conferenze di dipartimento, con il compito  di
verificare  l'andamento  generale  delle  attivita'  delle  strutture
comprese in ciascun dipartimento  in  rapporto  all'attuazione  degli
indirizzi  politici  e dei piani e programmi di lavoro, di valutare i
problemi generali inerenti all'organizzazione, di formulare  proposte
per il migliore svolgimento dell'attivita' dei dipartimenti.
  2.  Le  conferenze  sono  composte,  oltre  che  dal  direttore del
dipartimento, da tutti i dirigenti preposti alle  strutture  comprese
nel dipartimento.
  3.  Le conferenze si riuniscono ogni sei mesi ed ogni qual volta lo
decida il direttore del dipartimento.
  4. La conferenza  e'  convocata  e  presieduta  dal  direttore  del
dipartimento o da un dirigente suo delegato.