Art. 16. Conferenze di dipartimento 1. Sono istituite le Conferenze di dipartimento, con il compito di verificare l'andamento generale delle attivita' delle strutture comprese in ciascun dipartimento in rapporto all'attuazione degli indirizzi politici e dei piani e programmi di lavoro, di valutare i problemi generali inerenti all'organizzazione, di formulare proposte per il migliore svolgimento dell'attivita' dei dipartimenti. 2. Le conferenze sono composte, oltre che dal direttore del dipartimento, da tutti i dirigenti preposti alle strutture comprese nel dipartimento. 3. Le conferenze si riuniscono ogni sei mesi ed ogni qual volta lo decida il direttore del dipartimento. 4. La conferenza e' convocata e presieduta dal direttore del dipartimento o da un dirigente suo delegato.