Art. 17.
                 Trattamento economico dei dirigenti
            con funzioni dirigenziali di livello generale
 
  1.  Al  Segretario Generale ed ai direttori di Dipartimento, per il
periodo in cui  esercitano  tali  funzioni  dirigenziali  di  livello
generale,   compete   un'indennita'   pari  alla  differenza  tra  il
trattamento  economico  retributivo  fondamentale  ed  accessorio  in
godimento  ed  il  trattamento  economico retributivo fondamentale ed
accessorio dei dirigenti generali dello Stato, di livello di funzione
B, come determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge  6
marzo 1992, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Ai  dirigenti,  di  cui  al precedente articolo 15, assunti con
contratto  di  diritto  privato,  compete  il  trattamento  economico
iniziale  fondamentale  ed  accessorio  dei  dirigenti generali dello
Stato,  di  livello  di  funzione  B,  come  determinato   ai   sensi
dell'articolo  2,  comma  5,  della  legge  6  marzo  1992, n. 216 e'
successive modificazioni ed integrazioni.