Art. 17. Trattamento economico dei dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale 1. Al Segretario Generale ed ai direttori di Dipartimento, per il periodo in cui esercitano tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete un'indennita' pari alla differenza tra il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio in godimento ed il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio dei dirigenti generali dello Stato, di livello di funzione B, come determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ai dirigenti, di cui al precedente articolo 15, assunti con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico iniziale fondamentale ed accessorio dei dirigenti generali dello Stato, di livello di funzione B, come determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 e' successive modificazioni ed integrazioni.