Art. 18. Attribuzione delle funzioni ai dirigenti 1. La preposizione dei dirigenti alle strutture del Consiglio regionale e' disposta, con provvedimento motivato, dall'Ufficio di Presidenza, nei confronti dei dirigenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti tenendo conto della professionalita' e della esperienza necessarie per il posto da ricoprire, nonche' dei risultati conseguiti dal dirigente nel corso della carriera.