Art. 18.
              Attribuzione delle funzioni ai dirigenti
 
  1. La preposizione  dei  dirigenti  alle  strutture  del  Consiglio
regionale  e'  disposta,  con provvedimento motivato, dall'Ufficio di
Presidenza, nei confronti dei dirigenti di ruolo in  servizio  presso
il Consiglio regionale.
  2.  Gli  incarichi  di cui al comma 1 sono attribuiti tenendo conto
della professionalita' e della esperienza necessarie per il posto  da
ricoprire,  nonche'  dei risultati conseguiti dal dirigente nel corso
della  carriera.