Art. 19. Modalita' e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso pubblico selettivo di formazione. 2. Alle procedure concorsuali sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del diploma di laurea attinente al posto, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche direttive. Possono altresi essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio. 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso del diploma di laurea e di eta' non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al secondo comma il limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni. 4. Le procedure e le modalita' per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio regionale.