Art. 19.
   Modalita' e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente
 
  1. L'accesso alla  qualifica  di  dirigente  avviene  per  concorso
pubblico  per  esami  ovvero per corso-concorso pubblico selettivo di
formazione.
  2. Alle procedure concorsuali sono ammessi i  dipendenti  di  ruolo
delle  pubbliche  amministrazioni  in  possesso del diploma di laurea
attinente al posto,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di
servizio  nelle  qualifiche direttive. Possono altresi essere ammessi
soggetti in  possesso  della  qualifica  di  dirigente  in  strutture
pubbliche  o  private,  che  siano  muniti  del  prescritto titolo di
studio.
  3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi
in numero maggiorato, rispetto ai  posti  disponibili,  candidati  in
possesso del diploma di laurea e di eta' non superiore a trentacinque
anni.  Per i dipendenti di ruolo di cui al secondo comma il limite di
eta' e' elevato a quarantacinque anni.
  4. Le procedure e le modalita'  per  l'accesso  alla  qualifica  di
dirigente,  in  quanto  compatibili, sono quelle previste dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21  aprile  1994,  n.  439,
intendendosi  sostituito  al Presidente del Consiglio dei Ministri il
Presidente del Consiglio regionale.