Art. 2.
                  Indirizzo politico-amministrativo
 
  1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1,  comma  1,
l'Ufficio   di  Presidenza  del  Consiglio  regionale,  con  appositi
provvedimenti assunti anche sulla base delle proposte  dei  dirigenti
preposti  al Segretariato generale ed ai dipartimenti, periodicamente
e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio:
   a)  definisce  gli  obiettivi ed i programmi da attuare, indica le
priorita' ed emana le conseguenti  direttive  generali  per  l'azione
amministrativa e per la gestione;
   b)  assegna  ai  dirigenti  con  funzioni  dirigenziali di livello
generale  quota  parte  del   bilancio   del   Consiglio   regionale,
commisurata  alle  risorse  finanziarie  riferibili ai procodimenti o
subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' degli stessi ed  agli
oneri  per  il  personale  e  per  le risorse strumentali ai medesimi
assegnati.
   e) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale puo' avvalersi,
anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  1,
dell'apporto delle conferenze di cui al successivo articolo 16.