Art. 2. Indirizzo politico-amministrativo 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con appositi provvedimenti assunti anche sulla base delle proposte dei dirigenti preposti al Segretariato generale ed ai dipartimenti, periodicamente e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; b) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale quota parte del bilancio del Consiglio regionale, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procodimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' degli stessi ed agli oneri per il personale e per le risorse strumentali ai medesimi assegnati. e) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale puo' avvalersi, anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'apporto delle conferenze di cui al successivo articolo 16.