Art. 20.
                          Pari opportunita'
 
  1. Il Consiglio regionale garantisce pari opportunita' tra uomini e
donne  nell'accesso,  nello  sviluppo  professionale, nel trattamento
della dirigenza. In particolare:
   a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignita'  di
uomini e donne sul lavoro;
   b)   riserva  almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  delle
commissioni di concorso alle donne;
   c)  garantisce  la  partecipazione  delle  donne  ai  concorsi  di
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale
alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;
   d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle
unita'  organizzative  nei  livelli  e  nei profili professionali tra
presenza maschile e femminile.
  2. L'Ufficio di Presidenza adotta piani di azioni positive tendenti
ad  assicurare  sia  la  rimozione  degli  ostacoli  che   di   fatto
impediscono  la  piena  realizzazione  di  pari  opportunita'  sia la
valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.
  3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e'  istituito
il  Comitato  per  le  pari  opportunita'  i  cui  compiti  e  la cui
composizione  sono  specificate  con  provvedimento  dell'Ufficio  di
Presidenza.