Art. 20. Pari opportunita' 1. Il Consiglio regionale garantisce pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale, nel trattamento della dirigenza. In particolare: a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignita' di uomini e donne sul lavoro; b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne; c) garantisce la partecipazione delle donne ai concorsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle aree organizzative interessate; d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unita' organizzative nei livelli e nei profili professionali tra presenza maschile e femminile. 2. L'Ufficio di Presidenza adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne. 3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e' istituito il Comitato per le pari opportunita' i cui compiti e la cui composizione sono specificate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.