Art. 21.
                     Formazione della dirigenza
 
  1.    La   formazione,   il   perfezionamento   e   l'aggiornamento
professionale del dirigente sono assunti quale metodo  permanente  al
fine   della   valorizzazione  delle  capacita'  e  delle  attitudini
individuali  e  per   un   qualificato   svolgimento   dell'attivita'
amministrativa.
  2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Consiglio regionale, anche di
intesa  con  altre  pubbliche  amministrazioni,  attiva  programmi ed
iniziative direttamente  o  avvalendosi  dell'apporto  tecnico  delle
strutture   pubbliche   operanti  in  campo  didattico,  formativo  e
scientifico ovvero stipulando convenzioni con istituti privati e  con
esperti dei settori interessati.
  3.  I  programmi  formativi  assicurano il costante aggiornamento e
potenziamento delle capacita' organizzative, gestionali e decisionali
dei  dirigenti  mediante  l'approfondimento  di  tecniche  e   metodi
finalizzati    a    una    gestione    manageriale   della   pubblica
amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze
con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.
  4. La programmazione e  la  gestione  delle  attivita'  di  cui  al
presente    articolo    fanno    capo    alla    struttura   preposta
all'amministrazione  del  personale,   i   dirigenti   con   funzioni
dirigenziali  di livello generale segnalano, a tal fine, i fabbisogni
e individuano i dirigenti partecipanti alle attivita'.