Art. 21. Formazione della dirigenza 1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacita' e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attivita' amministrativa. 2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Consiglio regionale, anche di intesa con altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico ovvero stipulando convenzioni con istituti privati e con esperti dei settori interessati. 3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e potenziamento delle capacita' organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati a una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata. 4. La programmazione e la gestione delle attivita' di cui al presente articolo fanno capo alla struttura preposta all'amministrazione del personale, i dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale segnalano, a tal fine, i fabbisogni e individuano i dirigenti partecipanti alle attivita'.