Art. 22. Rapporti tra i livelli dirigenziali 1. In caso di assenza o impedimento, il dirigente preposto al Segretariato generale e' sostituito da altro dirigente preposto ad uno dei dipartimenti, con decreto del Presidente del Consiglio. 2. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto ad un dipartimento o ad un Settore, le funzioni vicarie sono esercitate rispettivamente dal dirigente piu' anziano nella qualifica preposto ad uno dei Settori o Servizi dipendenti. 3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attivita' del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo di questi in caso di inerzia dello stesso. Non e' consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.