Art. 22.
                 Rapporti tra i livelli dirigenziali
 
  1.  In  caso  di  assenza  o  impedimento, il dirigente preposto al
Segretariato generale e' sostituito da altro  dirigente  preposto  ad
uno dei dipartimenti, con decreto del Presidente del Consiglio.
  2.  In  caso  di assenza o impedimento del dirigente preposto ad un
dipartimento o ad un Settore, le  funzioni  vicarie  sono  esercitate
rispettivamente  dal  dirigente piu' anziano nella qualifica preposto
ad uno dei Settori o Servizi dipendenti.
  3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla
l'attivita'  del  dirigente  preposto  a   struttura   immediatamente
inferiore,  con potere sostitutivo di questi in caso di inerzia dello
stesso.  Non e' consentita l'avocazione di singole funzioni da  parte
del dirigente sovraordinato.