Art. 24. Dotazione organica 1. L'individuazione dei Settori e dei Servizi, nonche' la dotazione organica dei dirigenti del Consiglio, da prevedersi in misu ridotta di almeno il 10 per cento, sara' effettuata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro e, comunque non oltre il 30 giugno 1996.