Art. 24.
                         Dotazione organica
 
  1. L'individuazione dei Settori e dei Servizi, nonche' la dotazione
organica  dei  dirigenti del Consiglio, da prevedersi in misu ridotta
di almeno il  10  per  cento,  sara'  effettuata,  con  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza, in relazione alla rilevazione dei carichi
di lavoro e, comunque non oltre il 30 giugno 1996.