Art. 26. Definizione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici del Consiglio regionale 1. La definizione e la graduazione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici sono stabilite con delibera dell'Ufficio di Presidenza successivamente alla specificazione delle competenze del Segretariato Generale e delle aree dipartimentali.