Art. 26.
                    Definizione delle competenze
   dei Settori, dei Servizi e degli Uffici del Consiglio regionale
 
  1.  La  definizione  e la graduazione delle competenze dei Settori,
dei Servizi e degli Uffici sono stabilite con  delibera  dell'Ufficio
di  Presidenza  successivamente  alla specificazione delle competenze
del Segretariato Generale e delle aree dipartimentali.