Art. 27. Conferimento degli incarichi dirigenziali 1. Le funzioni di dirigente di Settore, quelle di dirigente di Servizio e le posizioni individuali di cui all'articolo 6 sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza, in relazione ai titoli di servizio e professionali e all'esperienza acquisita nel corso della carriera, con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla nomina del Segretario Generale e dei direttori di Dipartimento, ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale. 2. Il personale. che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' in possesso delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente di servizio conserva il trattamento economico in godimento fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. 3. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente, conferibili mediante concorsi per esami, arrotondata all'unita', e' attribuita mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, riservato ai dipendenti del Consiglio regionale appartenenti alla VII e VIII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea e che abbiano maturato un'anzianita' di nove anni di effettivo servizio nelle predette qualifiche. 4. Successivamente alla rideterminazione della pianta organica, conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvedera' a ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, con riserva in favore del personale che abbia comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 maggio 1993 presso il Consiglio regionale e tuttora ne presti la propria attivita' in posizione equivalente alla Il qualifica funzionale, n. 2 unita', in posizione equivalente alla III qualifica funzionale, n. 11 unita', in posizione equivalente alla IV qualifica funzionale, n. 13 unita'. L'ammissione ai concorsi di tale personale e' subordinata al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso al posto cui si concorre, escluso il limite di eta'. L'inquadramento in ruolo degli idonei decorrera' dal mese successivo a quello di approvazione delle graduatorie. Art 28. Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni del decreto legislativo n. 29 del 6 febbraio 1993 e successive modificazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 13 maggio 1996 NISTICO'