Art. 27.
              Conferimento degli incarichi dirigenziali
 
  1.  Le  funzioni  di  dirigente  di Settore, quelle di dirigente di
Servizio e le  posizioni  individuali  di  cui  all'articolo  6  sono
attribuite  dall'Ufficio  di  Presidenza,  in  relazione ai titoli di
servizio e professionali e all'esperienza acquisita nel  corso  della
carriera,  con  provvedimento  motivato,  entro  trenta  giorni dalla
nomina del Segretario Generale e dei direttori  di  Dipartimento,  ai
dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale.
  2. Il personale. che, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  e'  in  possesso delle qualifiche di dirigente superiore e di
dirigente di servizio conserva il trattamento economico in  godimento
fino  alla  data  della sottoscrizione del primo contratto collettivo
delle aree dirigenziali.
  3. Nella prima applicazione della presente legge,  e  comunque  non
oltre  tre anni dalla sua entrata in vigore, la meta' dei posti della
qualifica di dirigente,  conferibili  mediante  concorsi  per  esami,
arrotondata all'unita', e' attribuita mediante concorso per titoli di
servizio,   professionali  e  di  cultura,  integrato  da  colloquio,
riservato ai dipendenti del Consiglio regionale appartenenti alla VII
e VIII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea e  che
abbiano  maturato  un'anzianita'  di  nove anni di effettivo servizio
nelle predette qualifiche.
  4. Successivamente alla  rideterminazione  della  pianta  organica,
conseguente  alla  rilevazione  dei  carichi  di lavoro, l'Ufficio di
Presidenza provvedera' a ricoprire  i  posti  vacanti,  nel  rispetto
della  normativa  vigente  in  materia  di assunzioni, con riserva in
favore  del  personale  che  abbia  comunque  compiuto   un   periodo
lavorativo  non  inferiore  a  24  mesi  alla data del 31 maggio 1993
presso  il  Consiglio  regionale  e  tuttora  ne  presti  la  propria
attivita' in posizione equivalente alla Il qualifica funzionale, n. 2
unita', in posizione equivalente alla III qualifica funzionale, n. 11
unita',  in posizione equivalente alla IV qualifica funzionale, n. 13
unita'. L'ammissione ai concorsi di tale personale e' subordinata  al
possesso  dei  requisiti  giuridici  per  l'accesso  al  posto cui si
concorre, escluso il limite di eta'.  L'inquadramento in ruolo  degli
idonei  decorrera' dal mese successivo a quello di approvazione delle
graduatorie.
 
                               Art 28.
                           Norma di rinvio
 
  1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla  presente  legge
trovano  applicazione,  in  quanto  compatibili,  le  previsioni  del
decreto  legislativo  n.  29  del  6  febbraio  1993   e   successive
modificazioni.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
   Catanzaro, 13 maggio 1996
                              NISTICO'