Art. 3.
       Responsabilita' finanziaria, tecnica ed amministrativa
 
  1.  I  dirigenti  del  Consiglio  regionale  sono  responsabili del
risultato dell'attivita'  svolta  dal|e  strutture  alle  quali  sono
preposti,  della  realizzazione  dei  programmi  e  dei progetti loro
affidati e  dei  risultati  della  gestione  finanziaria,  tecnica  e
amministrativa.  Entro  il  30  novembre  di  ogni  anno, i dirigenti
presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tramite
il segretariato  generale  ed  i  capi  dipartimento,  una  relazione
sull'attivita' svolta.
  2.  Per  la  verifica dei risultati di cui al comma 1, l'Ufficio di
Presidenza si  avvale  di  un  nucleo  di  valutazione  dallo  stesso
nominato,  composto anche da esperti in tecniche di valutazione e nel
controllo di  gestione  esterni  al  Consiglio,  con  il  compito  di
verificare,   mediante   valutazioni  comparative  dei  costi  e  dei
rendimenti,  la  realizzazione  degli  obiettivi,  la   corretta   ed
economica gestione delle risorse, l'imparzialita' e il buon andamento
dell'azione  amministrativa.  Il nucleo determina almeno annualmente,
anche su indicazione  dell'Ufficio  di  Presidenza,  i  parametri  di
riferimento per il controllo.
  3.  Il  nucleo  opera  in  posizione  di  autonomia,  ha accesso ai
documenti  amministrativi  e  puo'  richiedere,  verbalmente  o   per
iscritto,   informazioni   agli  uffici.  Riferisce  annualmente  sui
risultati della attivita' all'Ufficio di Presidenza.
  4. Il dirigente che contravviene  ai  doveri  connessi  al  proprio
ufficio e' soggetto, in relazione alla gravita' dei fatti contestati,
all'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'ammonizione o della
censura.  L'inosservanza  delle  direttive  generali  o  il risultato
negativo  della   gestione   possono   comportare,   previa   formale
contestazione  dei  fatti  stessi e conseguenti controdeduzioni degli
interessati, il collocamento a  disposizione  dei  dirigenti  per  la
durata  massima  di  un anno, con conseguente perdita del trattamento
economico accessorio connesso alle funzioni.  Tale  provvedimento  e'
adottato  dall'Ufficio  di Presidenza. Per effetto del collocamento a
disposizione non si  puo'  procedere  a  nuove  nomine  a  qualifiche
dirigenziali.
  Nei  confronti  dei dirigenti a contratto si puo' anche adottare il
provvedimento di formale risoluzione del contratto e, di conseguenza,
gli stessi sono retribuiti solo in relazione alle effettive  funzioni
svolte. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata,
nei confronti dei dirigenti puo' essere disposto, in contraddittorio,
il collocamento a riposo per ragioni di servizio anche se non sia mai
stato  in  precedenza  disposto  il  collocamento a disposizione; nei
confronti dei dirigenti  si  applicano  le  disposizioni  del  Codice
Civile.
  5. Le circostanze di cui al comma 4 devono essere accertate tenendo
conto  delle  condizioni  organizzative ed ambientali, a tempo debito
segnalate  dall'interessato,  oltre  che  della   disponibilita'   di
personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati.
  6.  Restano  ferme  le  disposizioni  in materia di responsabilita'
penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste  per
i  dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo n. 546/1993.