Art. 3. Responsabilita' finanziaria, tecnica ed amministrativa 1. I dirigenti del Consiglio regionale sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dal|e strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tramite il segretariato generale ed i capi dipartimento, una relazione sull'attivita' svolta. 2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza si avvale di un nucleo di valutazione dallo stesso nominato, composto anche da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni al Consiglio, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente, anche su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, i parametri di riferimento per il controllo. 3. Il nucleo opera in posizione di autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni agli uffici. Riferisce annualmente sui risultati della attivita' all'Ufficio di Presidenza. 4. Il dirigente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio e' soggetto, in relazione alla gravita' dei fatti contestati, all'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'ammonizione o della censura. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previa formale contestazione dei fatti stessi e conseguenti controdeduzioni degli interessati, il collocamento a disposizione dei dirigenti per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Tale provvedimento e' adottato dall'Ufficio di Presidenza. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. Nei confronti dei dirigenti a contratto si puo' anche adottare il provvedimento di formale risoluzione del contratto e, di conseguenza, gli stessi sono retribuiti solo in relazione alle effettive funzioni svolte. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti puo' essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del Codice Civile. 5. Le circostanze di cui al comma 4 devono essere accertate tenendo conto delle condizioni organizzative ed ambientali, a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della disponibilita' di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati. 6. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546/1993.