Art. 4.
                       Mobilita' dei dirigenti
 
  1. La mobilita' dei dirigenti e'  assunta  come  generale  criterio
organizzatore  ed  e' applicata ai fini di una migliore funzionalita'
della struttura e di una piu' confacente utilizzazione delle risorse.
  2. La mobilita' dei dirigenti dalla struttura  di  assegnazione  ad
altra  struttura  e' disposta con provvedimento motivato dall'Ufficio
di Presidenza.