Art. 4. Mobilita' dei dirigenti 1. La mobilita' dei dirigenti e' assunta come generale criterio organizzatore ed e' applicata ai fini di una migliore funzionalita' della struttura e di una piu' confacente utilizzazione delle risorse. 2. La mobilita' dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad altra struttura e' disposta con provvedimento motivato dall'Ufficio di Presidenza.