Art. 5. Avocazione e controllo sostitutivo 1. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. 2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, l'Ufficio di Presidenza ha facolta', previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso l'Ufficio di Presidenza procede all'accertamento delle relative responsabilita' ed alla contestazione degli addebiti.