Art. 5.
                 Avocazione e controllo sostitutivo
 
  1. Gli atti di  competenza  dei  dirigenti  non  sono  soggetti  ad
avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza se non per particolari
motivi   di   necessita'   ed  urgenza  specificamente  indicati  nel
provvedimento di avocazione.
  2. In  caso  di  omissione  o  ritardo  nell'esercizio  dei  poteri
conferiti  ai  dirigenti  che  determini  pregiudizio per l'interesse
pubblico, l'Ufficio di Presidenza ha  facolta',  previa  diffida,  di
porre  in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe
dovuto  compiere.  In  tal  caso  l'Ufficio  di  Presidenza   procede
all'accertamento delle relative responsabilita' ed alla contestazione
degli addebiti.