Art. 6 Articolazione della struttura del Consiglio regionale 1. La struttura operativa del Consiglio regionale e' articolata in Segretariato generale, Dipartimenti, Settori, Servizi ed Uffici: a) il Segretariato generale cura il raccordo tra organi politico-istituzionali ed organi amministrativi; b) i Dipartimenti sono istituti per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso; c) i Settori sono articolazioni funzionali dei Dipartimenti e sono istituiti per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attivita' di programmazione, indirizzo e controllo; elaborazione tecnica; studio, ricerca e consulenza; ispezione amministrativa; d) i Servizi sono articolazioni funzionali dei Settori e sono istituiti per lo svolgimento di prevalenti attivita' di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze del Consiglio regionale; e) gli uffici - istituiti nell'ambito dei servizi - sono unita' operative organiche con competenza piu' delimitata rispetto alle strutture di cui fanno parte e sono affidate alla responsabilita' di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale. 2. Nell'ambito dei dipartimenti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono essere configurate posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale. Tali posizioni sono equiparate ai settori o ai servizi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.