Art. 6
        Articolazione della struttura del Consiglio regionale
 
  1.  La struttura operativa del Consiglio regionale e' articolata in
Segretariato generale, Dipartimenti, Settori, Servizi ed Uffici:
   a)  il  Segretariato  generale  cura  il   raccordo   tra   organi
politico-istituzionali ed organi amministrativi;
   b)   i  Dipartimenti  sono  istituti  per  assicurare  l'autonomia
funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso;
   c) i Settori sono articolazioni funzionali dei Dipartimenti e sono
istituiti per lo  svolgimento,  in  rapporto  ad  un  ampio  comparto
amministrativo,  di prevalenti attivita' di programmazione, indirizzo
e controllo; elaborazione  tecnica;  studio,  ricerca  e  consulenza;
ispezione amministrativa;
   d)  i  Servizi  sono  articolazioni  funzionali dei Settori e sono
istituiti per lo svolgimento  di  prevalenti  attivita'  di  gestione
amministrativa  riferite  ad  un complesso omogeneo di competenze del
Consiglio regionale;
   e) gli uffici - istituiti nell'ambito dei servizi  -  sono  unita'
operative  organiche  con  competenza  piu'  delimitata rispetto alle
strutture di cui fanno parte e sono affidate alla responsabilita'  di
dipendenti   di   qualifica   immediatamente   inferiore   a   quella
dirigenziale.
  2. Nell'ambito dei dipartimenti, con deliberazione dell'Ufficio  di
Presidenza,  possono  essere configurate posizioni individuali per lo
svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione  tecnica,  studio,
ricerca  di  livello  dirigenziale. Tali posizioni sono equiparate ai
settori o ai servizi, a seconda della rilevanza dei compiti  ad  esse
affidati.