Art. 7. Compiti dei dirigenti preposti al Segretariato generale e ai Dipartimenti 1. Il dirigente preposto al Segretariato generale o ai Dipartimenti: a) formula proposte all'Ufficio di Presidenza anche al fine della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti amministrativi; b) cura l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione e' attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione; c) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare; d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui e' preposto; e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi; f) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione; g) coordina le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241; h) verifica e controlla le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; i) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione; l) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilita' penale, civile, amministrativa e disciplinare; m) esprime parere all'Ufficio di presidenza per l'attribuzione dlle funzioni ai dirigenti.