Art. 8.
               Compiti e responsabilita' dei dirigenti
 
  1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle  attribuzioni  di
cui all'articolo i compete:
   a) la direzione dei settori e dei servizi;
   b)  l'esercizio  dei  poteri di spesa, inerenti alla realizzazione
dei  programmi  predisposti  dai  dirigenti   di   cui   all'articolo
precedente  che, per quanto riguarda i dirigenti preposti a struttura
superiore, si realizza mediante la definione dei limiti  della  spesa
che i dirigenti preposti a struttura inferiore possono impegnare;
   c)   la   verifica   periodica  dei  carichi  di  lavoro  e  della
produttivita' dell'unita' organica cui e' preposto, previo  eventuale
esame  con  le  organizzazioni sindacali; l'impiego e la gestione del
personale  comprese,  in  caso  di  insufficiente  rendimento  o  per
situazione  di  esubero,  le iniziative per il trasferimento ad altro
ufficio o per il collocamento in mobilita';
   d)  l'individuazione  dei  responsabili  dei  procedimenti  e   la
verifica  del  rispetto  dei  termini  e  della  regolarita' dei vari
adempimenti;
   e)  l'attribuzione  al  personale  dipendente,   per   quanto   di
competenza,  dei  trattamenti  economici  accessori, nel rispetto dei
contratti collettivi;
   f) la organizzazione e la direzione di strutture organizzative, lo
studio   dei    problemi    di    natura    giuridico-amministrativa,
economico-sociale  e  tecnico-scientifica  attinenti  alle materie di
competenza regionale;
   g) la elaborazione  di  relazioni,  pareri,  proposte,  documenti,
schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari;
   h)   la   rappresentazione,   per   il   tramite   dei   dirigenti
gerarchicamente sovraordinati, agli  organi  politico  istituzionali,
degli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per l'analisi
del  grado  di  efficacia  dell'azione e degli interventi, nonche' la
formulazione di proposte organiche ed articolate, anche con soluzioni
alternative in termini  di  rapporto  tra  risultati  conseguibili  e
rispettivi costi;
   i)   l'effettuazione   di   studi   e  ricerche  per  la  migliore
individuazione e qualificazione dei bisogni e degli  interessi  della
collettivita' regionale.