Art. 8. Compiti e responsabilita' dei dirigenti 1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo i compete: a) la direzione dei settori e dei servizi; b) l'esercizio dei poteri di spesa, inerenti alla realizzazione dei programmi predisposti dai dirigenti di cui all'articolo precedente che, per quanto riguarda i dirigenti preposti a struttura superiore, si realizza mediante la definione dei limiti della spesa che i dirigenti preposti a struttura inferiore possono impegnare; c) la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttivita' dell'unita' organica cui e' preposto, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali; l'impiego e la gestione del personale comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita'; d) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e la verifica del rispetto dei termini e della regolarita' dei vari adempimenti; e) l'attribuzione al personale dipendente, per quanto di competenza, dei trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi; f) la organizzazione e la direzione di strutture organizzative, lo studio dei problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza regionale; g) la elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari; h) la rappresentazione, per il tramite dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati, agli organi politico istituzionali, degli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per l'analisi del grado di efficacia dell'azione e degli interventi, nonche' la formulazione di proposte organiche ed articolate, anche con soluzioni alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi; i) l'effettuazione di studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi della collettivita' regionale.