Art. 9. Ufficio di Gabinetto 1. Il Presidente del Consiglio si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto. 2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed e' d'ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali, centrali e periferici, nonche' con le formazioni sociali e le comunita' locali. 3. L'Ufficio di Gabinetto e' composto dal Capo di Gabinetto, dal Vicecapo di Gabinetto e da cinque unita' di personale scelte tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre pubbliche amministraziom. 4. Il Capo di Gabinetto ed il suo Vice sono scelti tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente. Limitatamente al Capo di Gabinetto la scelta puo' essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso prestera' la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine. 5. Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per la durata dell'incarico, compete una indennita' di funzione aggiuntiva pari alla differenza tra quella corrisposta al direttore di dipartimento e quella in godimento all'atto della nomina. Al Vicecapo di Gabinetto e' corrisposta una indennita' di funzione in misura non inferiore a quella attribuita ai dirigenti preposti ai settori.