Art. 9.
                        Ufficio di Gabinetto
 
  1.   Il   Presidente   del   Consiglio   si  avvale  della  diretta
collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
  2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi
con le funzioni del Presidente, secondo  le  direttive  dallo  stesso
impartite,  ed  e'  d'ausilio  nei  rapporti  con  gli  altri  organi
regionali, con gli organi statali, centrali e periferici, nonche' con
le formazioni sociali e le comunita' locali.
  3.  L'Ufficio  di  Gabinetto e' composto dal Capo di Gabinetto, dal
Vicecapo di Gabinetto e da cinque unita' di personale  scelte  tra  i
dipendenti  di  ruolo  del  Consiglio  regionale  o  fra i dipendenti
appartenenti al ruolo organico della  Giunta  regionale  o  di  altre
pubbliche amministraziom.
  4. Il Capo di Gabinetto ed il suo Vice sono scelti tra i dipendenti
della   pubblica  amministrazione  in  possesso  della  qualifica  di
dirigente.  Limitatamente al Capo di Gabinetto la scelta puo'  essere
operata  anche  tra  estranei alla pubblica amministrazione ed in tal
caso prestera' la sua opera in base a contratto di diritto privato  a
termine.
  5. Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per
la   durata   dell'incarico,   compete  una  indennita'  di  funzione
aggiuntiva pari alla differenza tra quella corrisposta  al  direttore
di  dipartimento  e  quella  in  godimento  all'atto della nomina. Al
Vicecapo di Gabinetto e' corrisposta una indennita'  di  funzione  in
misura  non  inferiore  a  quella attribuita ai dirigenti preposti ai
settori.