Art. 2.
                         Programma regionale
 
  1. Il  programma  regionale  delle  attivita'  di  informazione  ed
educazione  ambientale  (INFEA)  e'  lo  strumento  programmatico  di
riferimento e di raccordo nel settore ed e' approvato  dal  Consiglio
regionale.    Esso  e' predisposto dalla Giunta regionale anche sulla
base delle proposte delle Province e dei soggetti interessati, previa
acquisizione del parere della Commissione regionale di  coordinamento
di cui all'art.  6, ha durata triennale, e' articolato per annualita'
e contiene, tra l'altro:
   a)  l'individuazione  delle  attivita' da realizzare attraverso la
rete dei centri di informazione  ed  educazione  ambientale  e  degli
sportelli ambientali;
   b)  l'individuazione  delle  attivita' di formazione ed educazione
ambientale per la scuola, di ogni ordine e grado, da realizzare anche
in base ad  apposite  convenzioni  con  la  Sovrintendenza  regionale
scolastica,  i  Provveditorati,  gli  Istituti scolastici, l'Istituto
regionale di ricerca  e  sperimentazione  e  aggiornamento  educativo
(IRRSAE),    l'Universita'  ed  i  soggetti  gestori delle scuole non
statali, nonche' delle attivita' di formazione  degli  operatori  dei
Centri  di  informazione  ed  educazione ambientale e degli sportelli
ambientali;
   c) l'individuazione delle attivita' formative  e  dimostrative  da
svilupparsi  secondo  la  forma  del  turismo educativo-ambientale da
parte di soggetti pubblici, privati ed associativi;
   d) la indicazione delle attivita' di comunicazione, informazione e
sensibilizazione ambientale rivolte al cittadini, anche con l'ausilio
di supporti multimediali;
   e) i progetti speciali,  anche  transnazionali,  finalizzati  allo
sviluppo  della istruzione ambientale e alla conoscenza integrata dei
problemi ambientali con quelli della salute, dell'alimentazione,  dei
beni  culturali,  dell'agricoltura  bicompatibile,  della  tutela dei
consumatori, del turismo ecologico;
   f) la individuazione delle modalita' e delle forme di rapporto del
sistema regionale di informazione ed  educazione  ambientale  con  il
mondo   della   scuola   e   dell'universita',  con  le  associazioni
ambientaliste e del volontariato, con  soggetti  privati,  imprese  e
loro associazioni;
   g)  la  indicazione  delle fonti, dei criteri e delle modalita' di
finanziamento delle strutture territoriali e delle attivita' previste
nel programma stesso;
   h) il raccordo con altri programmi di iniziative e di attivita' di
informazione ed educazione ambientale predisposti  in  attuazione  di
leggi  regionali ed in particolare delle seguenti: legge regionale 24
gennaio 1977, n. 2; legge regionale 25  gennaio  1983,  n.  6;  legge
regionale  2  aprile  1988,  n. 11; legge regionale 3 luglio 1989, n.
23; legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45; legge regionale 12 luglio
1994, n. 27; legge regionale 7 marzo 1995, n. 10; legge regionale  19
aprile 1995, n. 44.