Art. 2. Programma regionale 1. Il programma regionale delle attivita' di informazione ed educazione ambientale (INFEA) e' lo strumento programmatico di riferimento e di raccordo nel settore ed e' approvato dal Consiglio regionale. Esso e' predisposto dalla Giunta regionale anche sulla base delle proposte delle Province e dei soggetti interessati, previa acquisizione del parere della Commissione regionale di coordinamento di cui all'art. 6, ha durata triennale, e' articolato per annualita' e contiene, tra l'altro: a) l'individuazione delle attivita' da realizzare attraverso la rete dei centri di informazione ed educazione ambientale e degli sportelli ambientali; b) l'individuazione delle attivita' di formazione ed educazione ambientale per la scuola, di ogni ordine e grado, da realizzare anche in base ad apposite convenzioni con la Sovrintendenza regionale scolastica, i Provveditorati, gli Istituti scolastici, l'Istituto regionale di ricerca e sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE), l'Universita' ed i soggetti gestori delle scuole non statali, nonche' delle attivita' di formazione degli operatori dei Centri di informazione ed educazione ambientale e degli sportelli ambientali; c) l'individuazione delle attivita' formative e dimostrative da svilupparsi secondo la forma del turismo educativo-ambientale da parte di soggetti pubblici, privati ed associativi; d) la indicazione delle attivita' di comunicazione, informazione e sensibilizazione ambientale rivolte al cittadini, anche con l'ausilio di supporti multimediali; e) i progetti speciali, anche transnazionali, finalizzati allo sviluppo della istruzione ambientale e alla conoscenza integrata dei problemi ambientali con quelli della salute, dell'alimentazione, dei beni culturali, dell'agricoltura bicompatibile, della tutela dei consumatori, del turismo ecologico; f) la individuazione delle modalita' e delle forme di rapporto del sistema regionale di informazione ed educazione ambientale con il mondo della scuola e dell'universita', con le associazioni ambientaliste e del volontariato, con soggetti privati, imprese e loro associazioni; g) la indicazione delle fonti, dei criteri e delle modalita' di finanziamento delle strutture territoriali e delle attivita' previste nel programma stesso; h) il raccordo con altri programmi di iniziative e di attivita' di informazione ed educazione ambientale predisposti in attuazione di leggi regionali ed in particolare delle seguenti: legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2; legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6; legge regionale 2 aprile 1988, n. 11; legge regionale 3 luglio 1989, n. 23; legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45; legge regionale 12 luglio 1994, n. 27; legge regionale 7 marzo 1995, n. 10; legge regionale 19 aprile 1995, n. 44.