Art. 3.
          I Centri di informazione ed educazione ambientale
 
  1.   I   Centri  di  informazione  ed  educazione  ambientale  sono
organizzati in:
   a) centri  di  base,  a  livello  comunale  e  sovracomunale,  per
l'esercizio  delle  attivita'  formative  e  informative  rivolte  ai
cittadini ed alle loro forme associative;
   b) centri specializzati,  a  livello  regionale,  individuati  dal
programma  INFEA  di  cui  all'  art.  2, per lo sviluppo di progetti
speciali e quali supporti di carattere tematico ai centri di base. In
relazione agli aspetti di tutela e conservazione della  natura,  tali
centri   sono   individuati  in  primo  luogo  tra  le  strutture  di
informazione,  divulgazione  ed  educazione   ambientale   realizzate
nell'ambito  delle  aree  protette,  nonche'  tra i centri della rete
regionale dei musei naturalistici.
  2. I suddetti centri sono istituiti, di norma,  dagli  Enti  locali
territoriali   interessati   ovvero   realizzati  da  altri  soggetti
pubblici, privati e associativi, sulla  base  dei  criteri  stabiliti
dalla  Commissione regionale di coordinamento di cui all'art. 6 e del
programma INFEA.