Art. 3. I Centri di informazione ed educazione ambientale 1. I Centri di informazione ed educazione ambientale sono organizzati in: a) centri di base, a livello comunale e sovracomunale, per l'esercizio delle attivita' formative e informative rivolte ai cittadini ed alle loro forme associative; b) centri specializzati, a livello regionale, individuati dal programma INFEA di cui all' art. 2, per lo sviluppo di progetti speciali e quali supporti di carattere tematico ai centri di base. In relazione agli aspetti di tutela e conservazione della natura, tali centri sono individuati in primo luogo tra le strutture di informazione, divulgazione ed educazione ambientale realizzate nell'ambito delle aree protette, nonche' tra i centri della rete regionale dei musei naturalistici. 2. I suddetti centri sono istituiti, di norma, dagli Enti locali territoriali interessati ovvero realizzati da altri soggetti pubblici, privati e associativi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale di coordinamento di cui all'art. 6 e del programma INFEA.