Art. 4. Gli sportelli ambientali 1. Per favorire l'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente, la Regione promuove l'apertura di sportelli ambientali presso i centri di cui all' art. 3 gestiti da Enti pubblici o dati in gestione, ovvero presso le sezioni provinciali dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, gli uffici regionali, provinciali, comunali e di altri Enti pubblici. 2. Gli sportelli ambientali rappresentano i terminali periferici unitari dei sistemi informativi ambientali della Regione e degli Enti locali ed organizzano l'accesso alle informazioni ambientali in forma scritta o visiva ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 32/1993.