Art. 4.
                      Gli sportelli ambientali
 
  1.  Per  favorire   l'accesso   alle   informazioni   sullo   stato
dell'ambiente, la Regione promuove l'apertura di sportelli ambientali
presso i centri di cui all' art. 3 gestiti da Enti pubblici o dati in
gestione, ovvero presso le sezioni provinciali dell'Agenzia regionale
per  la  prevenzione  e  l'ambiente  dell'Emilia-Romagna,  gli uffici
regionali, provinciali, comunali e di altri Enti pubblici.
  2. Gli sportelli ambientali rappresentano  i  terminali  periferici
unitari dei sistemi informativi ambientali della Regione e degli Enti
locali ed organizzano l'accesso alle informazioni ambientali in forma
scritta o visiva ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 32/1993.