Art. 5.
                 Relazione sullo stato dell'ambiente
 
  1.  La  Giunta  regionale  redige,  con periodicita' triennale, una
relazione sullo stato dell'ambiente della regione Emilia-Romagna  con
il  supporto  tecnico  dell'Agenzia  regionale  per  la prevenzione e
l'ambiente, istituita con la legge regionale 44/1995.
  2.  La  Regione  promuove  e  favorisce  altresi' la redazione e la
divulgazione  di  relazioni  sullo  stato   dell'ambiente   a   scala
provinciale e comunale.
  3.  Ai  fini  della  acquisizione  dei  dati  necessari  la  Giunta
regionale provvede ad emanare apposite direttive agli Enti  locali  e
regionali.