Art. 5. Relazione sullo stato dell'ambiente 1. La Giunta regionale redige, con periodicita' triennale, una relazione sullo stato dell'ambiente della regione Emilia-Romagna con il supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, istituita con la legge regionale 44/1995. 2. La Regione promuove e favorisce altresi' la redazione e la divulgazione di relazioni sullo stato dell'ambiente a scala provinciale e comunale. 3. Ai fini della acquisizione dei dati necessari la Giunta regionale provvede ad emanare apposite direttive agli Enti locali e regionali.