Art. 6.
               Commissione regionale di coordinamento
 
  1.  E'  istituita  la  Commissione  regionale  di coordinamento per
l'informazione e l'educazione ambientale con il compito di:
   a) elaborare le linee-guida e i criteri per la predisposizione del
programma INFEA;
   b) esprimere parere  in  ordine  al  programma  regionale  di  cui
all'art.    2,  nonche'  alle  proposte e ai progetti presentati alla
Regione in materia di informazione e di educazione ambientale;
   c) esaminare e fornire valutazioni in merito ad argomenti  e  temi
in  materia  di  informazione  ed educazione ambientale che la Giunta
regionale ritenga di sottoporre alla Commissione stessa;
   d) definire  gli  standards  di  qualita'  sulla  base  dei  quali
caratterizzare  il  ruolo  e la valenza dei Centri di informazione ed
educazione ambientale di cui all'art. 3;
   e) verificare l'andamento delle attivita' previste  nel  programma
INFEA  ed  esprimere  alla  Giunta regionale le proprie valutazioni e
proposte.
  2. La Commissione e' istituita con  atto  della  Giunta  regionale,
dura in carica cinque anni ed e' composta da:
   a)  l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, o suo
delegato, con funzioni di Presidente;
   b) un esperto designato da ciascuna Provincia;
   c) un esperto designato dalla Sovrintendenza regionale scolastica;
   d)  quattro   esperti   designati   rispettivamente   dall'IRRSAE,
dall'Istituto  per  i  beni  artistici,  culturali  e  naturali della
Regione  Emilia-Romagna  (IBACN),  dall'Agenzia  regionale   per   la
prevenzione  e  l'ambiente dell'Emilia-Romagna e dal Centro regionale
di documentazione per la salute dell'Emilia-Romagna;
   e)  Otto  esperti  nominati  dalla  Giunta  regionale  scelti  tra
operatori  di  comprovata  esperienza  in  materia  di  informazione,
comunicazione  ed  educazione  ambientale   maturata   in   strutture
pubbliche, associative e private.
  3. Un collaboratore regionale svolge le funzioni di segretario.
  4.  Al  fine  dell'elaborazione  delle  linee  guida  e dei criteri
informatori del programma  INFEA,  il  Presidente  della  Commissione
promuove   la   consultazione   degli   enti   e  delle  associazioni
interessati.
  5. Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine
all'espressione del parere sul programma regionale  di  cui  all'art.
2,   il   Presidente   della  Commissione  puo'  sentire  i  soggetti
proponenti.
  6. Qualora ne ravvisi l'opportunita' in relazio'ne  agli  argomenti
all'ordine  del  giorno,  il  Presidente  puo' invitare alle riunioni
della  Commissione  esperti  e  rappresentanti  di  altri   enti   od
associazioni.