Art. 6. Commissione regionale di coordinamento 1. E' istituita la Commissione regionale di coordinamento per l'informazione e l'educazione ambientale con il compito di: a) elaborare le linee-guida e i criteri per la predisposizione del programma INFEA; b) esprimere parere in ordine al programma regionale di cui all'art. 2, nonche' alle proposte e ai progetti presentati alla Regione in materia di informazione e di educazione ambientale; c) esaminare e fornire valutazioni in merito ad argomenti e temi in materia di informazione ed educazione ambientale che la Giunta regionale ritenga di sottoporre alla Commissione stessa; d) definire gli standards di qualita' sulla base dei quali caratterizzare il ruolo e la valenza dei Centri di informazione ed educazione ambientale di cui all'art. 3; e) verificare l'andamento delle attivita' previste nel programma INFEA ed esprimere alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte. 2. La Commissione e' istituita con atto della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed e' composta da: a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) un esperto designato da ciascuna Provincia; c) un esperto designato dalla Sovrintendenza regionale scolastica; d) quattro esperti designati rispettivamente dall'IRRSAE, dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), dall'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna e dal Centro regionale di documentazione per la salute dell'Emilia-Romagna; e) Otto esperti nominati dalla Giunta regionale scelti tra operatori di comprovata esperienza in materia di informazione, comunicazione ed educazione ambientale maturata in strutture pubbliche, associative e private. 3. Un collaboratore regionale svolge le funzioni di segretario. 4. Al fine dell'elaborazione delle linee guida e dei criteri informatori del programma INFEA, il Presidente della Commissione promuove la consultazione degli enti e delle associazioni interessati. 5. Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine all'espressione del parere sul programma regionale di cui all'art. 2, il Presidente della Commissione puo' sentire i soggetti proponenti. 6. Qualora ne ravvisi l'opportunita' in relazio'ne agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente puo' invitare alle riunioni della Commissione esperti e rappresentanti di altri enti od associazioni.