Art. 7.
                          Norme finanziarie
 
  1.  Alla  realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, la
Regione provvede direttamente per quanto attiene a:
   a) attivita' di informazione e di educazione ambientale di valenza
regionale individuate nel programma INFEA di cui all'art. 2;
   b) interventi di supporto e di interconnessione per  i  centri  di
informazione ed educazione ambientale di cui all'ari. 3;
   c) attivazione di sportelli ambientali di cui all'art. 4 presso le
strutture organizzative regionali;
   d)   la   relazione   sullo   stato  dell'ambiente  della  regione
Emilia-Romagna di cui all' art. 5.
  2. La  Regione  provvede  altresi'  alla  realizzazione  di  quanto
previsto  dalla  presente  legge  mediante  concessione di contributi
finanziari,  in  misura  non  superiore  al   cinquanta   per   cento
dell'importo complessivo, a:
   a)  Enti locali e soggetti pubblici, privati ed associativi per la
realizzazione di attivita' di informazione e di educazione ambientale
individuate nel programma INFEA di cui all'art. 2;
   b) soggetti gestori  dei  Centri  di  educazione  ed  informazione
ambientale  di  cui  all'art.  3  e degli sportelli ambientali di cui
all'art. 4 per la realizzazione, il potenziamento e la qualificazione
dei centri e degli sportelli stessi;
   c) Province e Comuni per la realizzazione e la divulgazione  delle
relazioni   sullo   stato   dell'ambiente   relative   al  rispettivo
territorio, di cui all'art. 5, comma 2.
  3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2, nel  caso
di  soggetti  del  volontariato  e dell'associazionismo, e' elevabile
fino al settantacinque per cento dell'importo complessivo.
  4. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione  della
presente  legge  mediante  la definizione di appositi capitoli, nella
parte  spesa  del  bilancio  regiona,   che   verranno   dotati   dei
finanziamenti  necessari  in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio a norma di quanto disposto  dall'art.  11,  comma  primo,
della  legge  regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche e
integrazioni.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 16 maggio 1996
                               BERSANI