Art. 2. 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il trimestre successivo decorrente dalla data di scadenza del termine di cui al precedente art. 1, comma 1, provvedera' alla formazione di un elenco dei beneficiari secondo l'anzianita' di contribuzione utile ai fini previdenziali degli aventi diritto e previa valutazione dei requisiti richiesti. 2. Sulla base dell'elenco l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste costituira', a favore dei beneficiari, una rendita mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale, percepita nell'ultimo anno antecedente l'ammissione ai benefici di legge. 3. Per il personale licenziato e per il personale ammesso ai benefici di cui al comma 14 dell'art. 1 del presente regolamento, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'anno di riferimento per la determinazione dell'importo della rendita sara' quello antecedente il licenziamento o il collocamento in cassa integrazione guadagni straordinari o in mobilita', con gli aumenti stipendiali, in quanto dovuti, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. La predetta indennita' sara' corrisposta in tredici mensilita' costanti annue e sara' rivalutata in base agli indici di adeguamento salariale al costo della vita. 5. L'erogazione della rendita dovra' cessare al raggiungimento dell'anzianita' minima pensionabile o per raggiunti limiti di eta' secondo le disposizioni di legge a quella data vigenti. 6. I beneficiari della rendita mensile debbono presentare annualmente agli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, nella quale attestano di non prestare attivita' di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o professionale e di non fruire di benefici incentivanti analoghi a quelli previsti dal presente regolamento, corredandola con copia della dichiarazione dei redditi. 7. L'omessa presentazione della dichiarazione, o la non veridicita' di quanto in essa attestato, comporta la decadenza del beneficio di cui al presente articolo. 8. E' fatto obbligo agli interessati di curare il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. per la prosecuzione della posizione assicurativa sino al raggiungimento dell'anzianita' minima pensionabile o ai raggiunti limiti di eta' e sulla base dell'importo complessivo cui e' parametrato l'ottanta per cento corrispondente alla rendita erogata. 9. L'Assessorato provvedera' alla restituzione, previa produzione della documentazione attestante l'adempimento dell'onere di contribuzione volontaria. 10. Per gli enti in liquidazione coatta amministrativa i benefici previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 36/1991 saranno usufruiti, con le formalita' procedurali previste dal presente regolamento in qualsiasi momento sulla base dell'andamento dell'esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato.