Art. 2.
 
  1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle  foreste  entro
il trimestre successivo decorrente dalla data di scadenza del termine
di  cui al precedente art. 1, comma 1, provvedera' alla formazione di
un elenco dei beneficiari secondo l'anzianita' di contribuzione utile
ai  fini  previdenziali degli aventi diritto e previa valutazione dei
requisiti richiesti.
  2. Sulla base dell'elenco l'Assessorato regionale  dell'agricoltura
e  delle  foreste  costituira', a favore dei beneficiari, una rendita
mensile pari all'80 per cento della retribuzione  globale,  percepita
nell'ultimo anno antecedente l'ammissione ai benefici di legge.
  3.  Per  il  personale  licenziato  e  per  il personale ammesso ai
benefici di cui al comma 14 dell'art. 1 del presente regolamento,  ai
sensi  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, l'anno di riferimento per
la determinazione dell'importo della rendita sara' quello antecedente
il licenziamento o il collocamento  in  cassa  integrazione  guadagni
straordinari  o  in mobilita', con gli aumenti stipendiali, in quanto
dovuti, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
  4. La predetta indennita' sara' corrisposta in  tredici  mensilita'
costanti  annue e sara' rivalutata in base agli indici di adeguamento
salariale al costo della vita.
  5. L'erogazione della  rendita  dovra'  cessare  al  raggiungimento
dell'anzianita'  minima  pensionabile  o per raggiunti limiti di eta'
secondo le disposizioni di legge a quella data vigenti.
  6.  I  beneficiari  della  rendita   mensile   debbono   presentare
annualmente  agli  uffici  provinciali  del  lavoro  territorialmente
competenti, una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  ai
sensi  della  legge  4  gennaio  1968, n. 15 e successive modifiche e
integrazioni, nella quale attestano  di  non  prestare  attivita'  di
lavoro  dipendente  o  di  lavoro  autonomo  o professionale e di non
fruire di  benefici  incentivanti  analoghi  a  quelli  previsti  dal
presente  regolamento, corredandola con copia della dichiarazione dei
redditi.
  7. L'omessa presentazione della dichiarazione, o la non veridicita'
di quanto in essa attestato, comporta la decadenza del  beneficio  di
cui al presente articolo.
  8.  E'  fatto  obbligo agli interessati di curare il versamento dei
contributi dovuti all'I.N.P.S. per la  prosecuzione  della  posizione
assicurativa    sino   al   raggiungimento   dell'anzianita'   minima
pensionabile o ai raggiunti limiti di eta' e sulla base  dell'importo
complessivo  cui  e'  parametrato  l'ottanta per cento corrispondente
alla rendita erogata.
  9. L'Assessorato provvedera' alla restituzione,  previa  produzione
della   documentazione   attestante   l'adempimento   dell'onere   di
contribuzione volontaria.
  10. Per gli enti in liquidazione coatta amministrativa  i  benefici
previsti  dall'art.  12  della  legge  regionale  n.  36/1991 saranno
usufruiti,  con  le  formalita'  procedurali  previste  dal  presente
regolamento   in   qualsiasi   momento   sulla   base  dell'andamento
dell'esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato.