Art. 10. Disciplina transitoria 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli affidamenti non ancora avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a lavori di cui all'articolo 1, comma 3 della legge, per i quali l'istanza di concessione della sovvenzione o del contributo sia stata inoltrata alla Provincia successivamente all'entrata in vigore del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ancorche' per i medesimi lavori il contributo sia stato concesso anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche ai lavori di cui all'articolo 1, comma 3, della legge, gia' iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali l'istanza di concessione della sovvenzione o del contributo sia stata inoltrata alla Provincia successivamente all'entrata in vigore del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-l0/Leg. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 si applicano ai lavori il cui bando di gara sia pubblicato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto ed ai lavori per i quali, alla medesima data, non sia stato autorizzato l'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato quindi nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di varlo e di farlo osservare. Trento, 27 marzo 1996 ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1996 Registro 2, foglio 109 - Palomba