Art. 10.
                       Disciplina transitoria
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1  si  applicano  agli
affidamenti  non  ancora  avvenuti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, relativi a lavori di cui all'articolo  1,  comma  3
della legge, per i quali l'istanza di concessione della sovvenzione o
del  contributo  sia  stata  inoltrata alla Provincia successivamente
all'entrata in vigore del regolamento  di  attuazione  approvato  con
decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n.
12-10/Leg.,  ancorche'  per i medesimi lavori il contributo sia stato
concesso anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  2  si  applicano  anche  ai
lavori  di  cui  all'articolo  1, comma 3, della legge, gia' iniziati
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  per  i  quali
l'istanza di concessione della sovvenzione o del contributo sia stata
inoltrata  alla  Provincia  successivamente all'entrata in vigore del
regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente  della
Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-l0/Leg.
  3.  Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 si applicano ai
lavori  il  cui  bando  di  gara   sia   pubblicato   successivamente
all'entrata  in vigore del presente decreto ed ai lavori per i quali,
alla medesima data, non sia stato autorizzato l'affidamento  mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato  quindi  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di varlo e di farlo osservare.
   Trento, 27 marzo 1996
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1996
Registro 2, foglio 109 - Palomba