Art. 2. Sostituzione dell'art. 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. L'articolo 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg e' sostituito dal seguente: "Art. 6. Collaudo 1. Al collaudo dei lavori di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, laureato in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, secondo le speeffiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici. 2. Qualora i lavori da eseguire presentino particolare complessita' tecnica o amministrativa, ovvero particolare rilevanza od interesse pubblico, la Giunta provinciale puo' prescrivere il collaudo in corso d'opera. 3. Il collaudo determina l'esatto costo dei lavori. A tal fine, qualora il destinatario della sovvenzione o del contributo proceda all'esecuzione dei lavori secondo le modalita' di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, il medesimo destinatario e' tenuto alla contabilizzazione dei lavori a misura, con riferimento ai prezzi indicati in progetto. 4. Il collaudatore non puo' aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nelle attivita' volte alla realizzazione dei lavori, in quella relativa alla concessione della sovvenzione o del contributo, nonche' in quelle di progettazione, di direzione e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.".