Art. 2.
                      Sostituzione dell'art. 6
            del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
 
  1. L'articolo 6 del D.P.G.P. 30 settembre  1994,  n.  12-10/Leg  e'
sostituito dal seguente:
                              "Art. 6.
                              Collaudo
 
  1.  Al  collaudo  dei  lavori di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in
stato di quiescenza, laureato in ingegneria, architettura,  geologia,
scienze   agrarie  e  forestali,  secondo  le  speeffiche  competenze
professionali e con particolare e comprovata esperienza  nel  settore
dei lavori pubblici.
  2. Qualora i lavori da eseguire presentino particolare complessita'
tecnica  o  amministrativa, ovvero particolare rilevanza od interesse
pubblico, la Giunta provinciale puo' prescrivere il collaudo in corso
d'opera.
  3. Il collaudo determina l'esatto costo dei  lavori.  A  tal  fine,
qualora  il  destinatario  della sovvenzione o del contributo proceda
all'esecuzione dei lavori secondo le modalita' di cui all'articolo 5,
commi  8   e   9,   il   medesimo   destinatario   e'   tenuto   alla
contabilizzazione  dei  lavori  a  misura,  con riferimento ai prezzi
indicati in progetto.
  4. Il collaudatore non puo' aver svolto alcuna funzione decisionale
diretta nelle attivita'  volte  alla  realizzazione  dei  lavori,  in
quella  relativa alla concessione della sovvenzione o del contributo,
nonche' in quelle di progettazione, di direzione e di esecuzione  dei
lavori sottoposti al collaudo.".