Art. 4.
                        Modifiche all'art. 11
            del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
 
  1.  All'articolo  11  del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di competenze
professionali, il dirigente  della  struttura  competente  in  ordine
all'attivita' di progettazione per la quale necessiti l'affidamento
 all'esterno di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi, invita
a  presentare  offerta  almeno  tre  persone,  ditte o professionisti
singoli o associati anche temporaneamente.";
   b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Nei  casi  in  cui  i  compiti  preparatori,  strumentali   ed
esecutivi,   nonche'  gli  studi,  le  consulenze,  le  ricerche,  le
valutazioni tecniche e gli  studi  finalizzati  alla  valutazione  di
impatto  ambientale,  connessi  con  la progettazione, possano essere
affidati direttamente ad enti o strutture privati, persone,  ditte  e
professionisti,  senza esperimento di un confronto concorrenziale, il
dirigente competente ai sensi dell'articolo 20, comma 12, della legge
procede  all'affidamento  secondo  modalita'   idonee   a   garantire
l'economicita',  l'efficienza  e  la rotazione.   I provvedimenti che
approvano i programmi di spesa di  cui  all'articolo  20,  comma  12,
della  legge  costituiscono  autorizzazione preventiva a disporre gli
affidamenti.".