Art. 4. Modifiche all'art. 11 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. All'articolo 11 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di competenze professionali, il dirigente della struttura competente in ordine all'attivita' di progettazione per la quale necessiti l'affidamento all'esterno di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi, invita a presentare offerta almeno tre persone, ditte o professionisti singoli o associati anche temporaneamente."; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nei casi in cui i compiti preparatori, strumentali ed esecutivi, nonche' gli studi, le consulenze, le ricerche, le valutazioni tecniche e gli studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale, connessi con la progettazione, possano essere affidati direttamente ad enti o strutture privati, persone, ditte e professionisti, senza esperimento di un confronto concorrenziale, il dirigente competente ai sensi dell'articolo 20, comma 12, della legge procede all'affidamento secondo modalita' idonee a garantire l'economicita', l'efficienza e la rotazione. I provvedimenti che approvano i programmi di spesa di cui all'articolo 20, comma 12, della legge costituiscono autorizzazione preventiva a disporre gli affidamenti.".