Art. 5. Modifiche all'art. 18 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. All'articolo 18 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c) del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il rapporto tra il costo medio annuo per il personale dipendente e l'importo medio annuo della cifra d'affari in lavori sia inferiore alla percentuale di cui sopra, l'importo medio annuo della cifra d'affari in lavori deve essere convenzionalmente ridotto in misura proporzionale, in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo medio annuo della cifra d'affari in lavori cosi' convenzionalmente rideterminato vale anche per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera b) e per il criterio di cui all'articolo 23, comma 5, lettera a)."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Qualora motivatamente indicato dal progettista, in relazione all'importo, alla natura, alla complessita' tecnica ed alla durata dei lavori, il bando di gara richiede un'apposita dichiarazione attestante: a) il numero di operai e/o personale tecnico specializzato, dipendenti dall'impresa alla data di pubblicazione del bando di gara, che l'imprenditore intende utilizzare per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento; b) l'equipaggiamento tecnico a disposizione dell'impresa alla data precisata alla lettera a), che l'imprenditore intende utilizzare per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento." A tal fine il bando di gara fissa standards minimi di quantita' e di qualita' degli elementi organizzativi di cui alle lettere a) e b).