Art. 5.
                        Modifiche all'art. 18
            del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
 
  1.  All'articolo  18  del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c) del comma 1 e' aggiunto  il  seguente  periodo:
"Nel  caso  in  cui  il  rapporto  tra  il  costo  medio annuo per il
personale dipendente e l'importo medio annuo della cifra d'affari  in
lavori  sia  inferiore alla percentuale di cui sopra, l'importo medio
annuo della cifra d'affari in lavori  deve  essere  convenzionalmente
ridotto   in   misura   proporzionale,  in  modo  da  ristabilire  la
percentuale richiesta; l'importo medio annuo della cifra d'affari  in
lavori  cosi'  convenzionalmente  rideterminato  vale  anche  per  la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera b) e per
il criterio di cui all'articolo 23, comma 5, lettera a).";
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "Qualora  motivatamente  indicato  dal  progettista,  in  relazione
all'importo,  alla  natura,  alla complessita' tecnica ed alla durata
dei lavori, il  bando  di  gara  richiede  un'apposita  dichiarazione
attestante:
    a)  il  numero  di  operai  e/o  personale tecnico specializzato,
dipendenti dall'impresa alla data di pubblicazione del bando di gara,
che l'imprenditore intende utilizzare  per  l'esecuzione  dei  lavori
oggetto di affidamento;
    b)  l'equipaggiamento  tecnico  a  disposizione dell'impresa alla
data precisata alla lettera a), che l'imprenditore intende utilizzare
per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento."
  A tal fine il bando di gara fissa standards minimi di  quantita'  e
di qualita' degli elementi organizzativi di cui alle lettere a) e b).